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Disagio abitativo per particolari categorie sociali

VI FINANZE

In sede Consultiva

* Riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali. C. 1955 Governo (Parere alla VIII Commissione) (Relatore : 13-12-2006 - pag. 113)

Elias VACCA (Com.It), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla VIII Commissione Ambiente, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul disegno di legge C. 1955, recante interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali, come modificato nel corso dell'esame presso la Commissione Ambiente.

Passando all'esame del contenuto della proposta di legge, che si compone di 7 articoli, evidenzia come l'articolo 1 disponga, al comma 1, la sospensione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge e per un periodo di otto mesi, delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, nei confronti di conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. La norma precisa altresì che la sospensione si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico. La previsione è esplicitamente finalizzata a contenere il disagio abitativo e favorire il passaggio da casa a casa per particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di sfratto e residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni confinanti con oltre 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa. Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, la previsione, che riprende sostanzialmente il contenuto dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2006, è finalizzata a porre rimedio agli effetti derivanti dalla scadenza, il 3 agosto scorso, del termine di proroga degli sfratti disposto del predetto decreto-legge per le città di Roma, Milano e Napoli. Ai sensi del comma 3, il termine di sospensione è esteso a diciotto mesi in favore dei conduttori di immobili appartenenti al patrimonio di grandi proprietà immobiliari; si tratta, in particolare, degli enti previdenziali pubblici, delle amministrazioni pubbliche (esclusi gli IACP), della CONSAP, delle società pubbliche privatizzate nelle quali la partecipazione pubblica sia uguale o superiore al 30 per cento, delle casse professionali e previdenziali, delle compagnie di assicurazione, degli istituti bancari, delle società possedute dai soggetti citati, ovvero da società che, per conto dei medesimi, svolgono anche indirettamente l'attività di gestione dei relativi patrimoni immobiliari. Il comma 2 prevede che i requisiti per la sospensione della procedura di sfratto siano autocertificati dai soggetti interessati e comunicati al locatore. La sussistenza di tali requisiti può essere contestata dal locatore, ricorrendo al giudice dell'esecuzione, che procede nelle forme indicate dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 122 del 2002. La disposizione specifica che, in caso di accesso all'abitazione, l'ufficiale giudiziario deve tenere conto dei termini di sospensione disposti dal provvedimento, ai fini della fissazione di una nuova data per l'accesso medesimo. Il comma 4 prevede che, durante il periodo di sospensione dell'esecuzione, il conduttore corrisponda al locatore un canone di locazione maggiorato, determinato, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge n. 431 del 1998, in una somma mensile pari all'ammontare del canone dovuto al momento della cessazione del contratto, aggiornato in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo, e maggiorato del venti per cento. In base al comma 5, il conduttore decade dal beneficio della sospensione della esecuzione se non provvede al pagamento del canone entro 20 giorni dalla scadenza, salvo il caso che la morosità del conduttore sia sanata in sede giudiziale, mediante versamento di tutti i canoni scaduti e degli oneri accessori maturati, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali, ai sensi dell'articolo 55 della legge n. 392 del 1978. La decadenza si verifica anche nell'ipotesi in cui il comune di residenza del conduttore non provveda alla redazione del piano straordinario pluriennale previsto dall'articolo 3, comma 1. Secondo il comma 6 la sospensione non opera nei confronti dei locatori i quali dimostrino di trovarsi nelle stesse condizioni richieste al conduttore per ottenere la sospensione stessa o i quali dimostrino di avere necessità di disporre dell'abitazione. La disposizione specifica inoltre che a tutte le procedure esecutive per finita locazione attivate in relazione a contratti stipulati ai sensi della legge n. 431 del 1998 (contratti di durata non inferiore a quattro anni, contratti agevolati, contratti di natura transitoria, contratti per studenti universitari), e nei confronti dei conduttori di cui all'articolo 1, commi 1 e 3 della proposta di legge, si applica la previsione, di cui all'articolo 6, comma 4, della medesima legge n. 431, in base alla quale il conduttore può, per una sola volta, presentare istanza volta a chiedere che il giorno dell'esecuzione sia posticipato entro un termine di sei mesi. Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, si segnala l'articolo 2, il quale prevede che, per i proprietari degli immobili locati ai conduttori individuati nell'articolo 1, commi 1 e 3, che usufruiscano della sospensione degli sfratti per un periodo, rispettivamente, di otto e diciotto mesi, si applichi, durante il periodo di sospensione della procedura esecutiva, il beneficio fiscale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2006, in base al quale il reddito da fabbricati derivante dalla locazione dei predetti immobili non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF ed IRES. Inoltre l'articolo 2, secondo periodo, contempla la facoltà dei comuni di prevedere esenzioni o riduzioni dell'imposta comunale sugli immobili in favore dei medesimi proprietari. L'articolo 3, comma 1, dispone che, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i comuni individuati nell'articolo 1 predispongono, d'intesa con la regione, sulla base del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, con particolare riferimento alle categorie di cui al medesimo articolo 1 già presenti nelle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, un piano straordinario pluriennale da inviare ai Ministeri delle infrastrutture e della solidarietà sociale e al Ministro delle politiche per la famiglia. Inoltre, ai sensi del comma 2, nei medesimi comuni possono essere istituite commissioni, con durata di diciotto mesi, per l'eventuale graduazione, fatte salve le competenze dell'Autorità giudiziaria ordinaria, delle azioni di rilascio, finalizzate a favorire il passaggio da casa a casa per i soggetti di cui all'articolo 1, nonché per le famiglie collocate utilmente nelle graduatorie comunali di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il funzionamento e la composizione delle predette commissioni è definito dalle locali prefetture, garantendo la presenza, oltre che del sindaco del comune interessato all'esecuzione di rilascio e del questore, o di loro delegati, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini e dei rappresentanti delle associazioni della proprietà edilizia maggiormente rappresentative, individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 431 del 1998, e della convenzione nazionale sottoscritta ai sensi della predetta disposizione l'8 febbraio 1999, nonché di un rappresentante del locale istituto autonomo case popolari. L'articolo 4 prevede, al comma 1, che entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministero delle infrastrutture convochi un tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative, a cui partecipano rappresentanti dei Ministeri della solidarietà sociale e dell'economia e delle finanze, dei Ministri per le politiche giovanili e le attività sportive e delle politiche per la famiglia, delle regioni, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), della Federcasa, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli inquilini, delle associazioni della proprietà edilizia e delle associazioni dei costruttori edili e delle cooperative di abitazione. Per quanto riguarda ulteriori aspetti di competenza della Commissione Finanze, si segnala il comma 2, il quale prevede che, sulla base delle indicazioni emerse dal predetto tavolo, che deve concludersi entro un mese, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, dell'economia e delle finanze, per le politiche giovanili e le attività sportive e delle politiche per la famiglia, d'intesa con la Conferenza unificata, predispone, entro ulteriori due mesi, un programma nazionale contenente gli obiettivi e gli indirizzi di carattere generale per la programmazione regionale di edilizia residenziale pubblica, e definisce proposte normative in materia fiscale e per la normalizzazione del mercato immobiliare. Il comma 3 stabilisce che il programma nazionale di cui al comma 2 è trasmesso alle Camera per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione. L'articolo 5 chiarisce che le disposizioni recate dal provvedimento sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. L'articolo 6 dispone che agli oneri finanziari recati dal provvedimento, quantificati dalla relazione tecnica in circa 10 milioni di euro nel 2007 ed in circa 52 milioni nel 2008, si faccia fronte mediante mantenimento in bilancio e successivo utilizzo della quota non impegnata di 63 milioni per il 2006, dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 106 del 2005 ai fini dell'erogazione del premio in favore delle imprese risultanti da processi di concentrazione ovvero di aggregazione. L'articolo 7 regola l'entrata in vigore dell'intervento legislativo. Formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 6).

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