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Convenzione consolare Italia-Cuba

VI FINANZE In sede Consultiva

* Ratifica della Convenzione consolare Italia-Cuba. C. 1874 Governo (Parere alla III Commissione) (Relatore : 16-1-2007 - pag. 92)

Elias VACCA (Com.It), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 1874, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il 12 marzo 2001.

La Convenzione definisce e regola nel dettaglio l'esercizio delle funzioni consolari nella Repubblica italiana ed a Cuba. Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa al disegno di legge, lo sviluppo dei rapporti tra i due Paesi, che ha determinato negli ultimi anni un notevole incremento del movimento delle persone tra i due Stati, pone l'esigenza di predisporre gli strumenti di tutela e di protezione delle persone fisiche e giuridiche, quale necessaria premessa per migliori rapporti sul piano sociale ed economico. Ricorda che il disegno di legge di ratifica della Convenzione era già stato presentato al Parlamento nella scorsa legislatura, ed era stato approvato dal Senato della Repubblica; tuttavia, a seguito delle polemiche insorte riguardo al regime politico cubano, l'esame parlamentare del predetto provvedimento subì un arresto; il nuovo Governo ha pertanto ritenuto di presentare un ulteriore disegno di legge in materia nella presente legislatura. Per quanto attiene ai contenuti della Convenzione, che riprende lo schema-tipo delle convenzioni consolari concluse dal nostro Paese, essa si articola in 78 articoli, suddivisi in 6 capitoli: il I Capitolo reca le definizioni normative utilizzate nel testo, il II contiene le norme relative all'istituzione degli uffici consolari, alla nomina dei funzionari ed impiegati ed all'esercizio delle funzioni consolari, il III Capitolo disciplina le agevolazioni i privilegi e le immunità relativi ai locali, ai documenti, agli uffici consolari ed al relativo personale, il IV regola l'esercizio delle funzioni consolari, il V detta il regime applicabile ai funzionari consolari onorari ed ai relativi uffici, mentre il VI Capitolo contiene le disposizioni di carattere generale. Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione Finanze segnala, in particolare, l'articolo 9, il quale dispone che lo Stato d'invio è esentato, nello Stato di residenza (vale a dire quello dove ha luogo la sede consolare), da ogni tassa ed imposta, statale, regionale o comunale, per ciò che riguarda la proprietà, il possesso, la detenzione e il godimento, nonché l'acquisizione di tali situazioni giuridiche, relative ai beni mobili ed immobili necessari all'esercizio dell'attività della sede consolare o destinati alla residenza del capo dell'Ufficio consolare. Tale esenzione non si applica alle imposte o tasse accertate o percepite in remunerazione di specifici servizi resi, né alle imposte o tasse poste a carico della persona che stipuli contratti con lo Stato d'invio. L'articolo 16 prevede che i funzionari consolari possano percepire nel territorio dello Stato di residenza i diritti e le tasse previste dalla normativa dello Stato d'invio per gli atti consolari, e stabilisce che le somme percepite a tale titolo siano esenti da ogni imposta o tassa nello Stato di residenza. L'articolo 27 reca, al comma 1, l'esenzione fiscale in favore dei funzionari consolari e dei loro familiari, da tutte le tasse ed imposte personali e reali, statali, regionali o comunali, ad eccezione delle imposte indirette incorporate nel prezzo di merci e servizi (quale l'IVA), delle imposte e tasse sui beni immobili privati situati nel territorio dello Stato di residenza, delle imposte e tasse di successione, delle imposte e tasse sui redditi privati che hanno la loro fonte nello Stato di residenza, di quelle connesse ai corrispettivi di servizi specifici resi, nonché delle imposte di registro, giudiziarie, di ipoteca e di bollo. Tale previsione deve essere letta in connessione con quella dell'articolo 34, il quale stabilisce che i funzionari consolari, nonché i membri delle loro famiglie che esercitano un'attività privata di carattere lucrativo, o che sono cittadini dello Stato di residenza, oppure di uno Stato terzo, non godono dei privilegi e delle immunità previste dal capitolo III della Convenzione per gli atti non inerenti all'esercizio delle funzioni. I commi 2 e 3 dell'articolo 27 stabiliscono inoltre che i membri del personale di servizio sono esenti da imposte e tasse sul salario percepito dallo Stato d'invio per i servizi resi all'Ufficio consolare, e che, nel caso di impiego di persone il cui salario non sia esente da imposizione nello Stato di residenza, i membri dell'Ufficio devono rispettare gli obblighi imposti ai datori di lavoro dallo Stato di residenza in materia di percezione dell'imposta sul reddito. L'articolo 28 reca l'esenzione dai dazi doganali, tasse ed altri diritti connessi, nonché dal controllo doganale, relativamente ai beni destinati all'uso ufficiale dell'Ufficio consolare e all'uso personale dei funzionari consolari e dei loro familiari. Gli impiegati consolari beneficiano invece dell'esenzione solo relativamente ai beni importati per uso personale o della loro famiglia al momento della loro prima sistemazione. I bagagli personali al seguito dei funzionari doganali e dei loro familiari sono altresì esenti dal controllo doganale. L'ispezione doganale può essere effettuata solo nel caso in cui sussistano seri motivi per ritenere che contengano oggetti diversi da quelli sopra indicati ovvero oggetti la cui importazione o esportazione è vietata nello Stato di residenza. L'articolo 29 dispone che, in caso di decesso di un membro dell'Ufficio consolare o di un componente della sua famiglia, lo Stato di residenza deve permettere l'esportazione dei beni mobili del defunto, ad eccezione di quelli acquistati nello Stato di residenza per i quali viga un divieto di esportazione, e non può esigere il pagamento dei diritti di successione per i beni mobili la cui presenza in tale Stato era legata alla presenza del membro dell'Ufficio o della sua famiglia. L'articolo 33 stabilisce che i membri dell'Ufficio consolare devono conformarsi agli obblighi di legge in materia di assicurazione per i danni causati a terzi per l'utilizzo di mezzi di trasporto. L'articolo 55, nello stabilire le esenzioni al divieto, per le autorità giudiziarie dello Stato di residenza, di esercitare la propria giurisdizione a bordo di una nave dello Stato d'invio, enumera, tra gli altri, i reati doganali puniti dalla legislazione doganale dello Stato di residenza. Sempre in materia marittima, l'articolo 57 stabilisce, tra l'altro, che le autorità competenti dello Stato di residenza non possono percepire alcuna tassa o imposta di importazione sugli oggetti trasportati da una nave dello Stato d'invio naufragata, incagliata o in avaria, a meno che tali beni siano sbarcati per l'uso o il consumo nello Stato di residenza. In forza dell'articolo 59, tale previsione si applica, come tutte quelle contenute negli articoli da 53 a 57, anche agli aeromobili dello Stato d'invio. L'articolo 66 dispone l'esenzione da ogni imposta e tassa, nazionale, regionale o comunale, dei locali di un Ufficio consolare diretto da un funzionario onorario, dei quali lo Stato d'invio è proprietario o affittuario, ad eccezione delle tasse percepite a titolo di remunerazione per servizi resi. Tale esenzione non si applica, peraltro, a tali imposte e tasse, qualora esse siano pagabili dalla persona che ha stipulato un contratto con lo Stato d'invio. L'articolo 68 stabilisce l'esenzione dai prelievi doganali su prodotti destinati esclusivamente all'uso ufficiale dell'Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario, quali stemmi, bandiere, insegne, timbri, sigilli, libri, materiale stampato ed attrezzature d'ufficio. Infine, l'articolo 72 prevede l'esenzione da ogni imposta sulle remunerazioni ed emolumenti percepiti dal funzionario consolare onorario, in relazione all'esercizio delle funzioni consolari. Considerato che non sussistono profili problematici di competenza della Commissione Finanze, propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in esame.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

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