D'Alema, Fassino e Cicu
Discussione di una domanda di autorizzazione all´utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche dei deputati Cicu, D´Alema e Fassino (Doc. IV, n. 9-A) . IN DATA 2 OTTOBRE 2007 AUTORIZZAZIONE CONCESSA PER QUANTO RIGUARDA I DEPUTATI CICU E FASSINO, RESTITUZIONE DEGLI ATTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA PER IL DEPUTATO D'ALEMA (Relatore : 2-10-2007 - pagg. 4, 33)
ELIAS VACCA, Relatore per la posizione del deputato D'Alema. Signor Presidente, colleghi deputati, il presidente Giovanardi ha riassunto l'andamento dei lavori della Giunta relativamente alla richiesta autorizzativa nel suo complesso; a me è stata affidata la posizione dell'attuale Ministro degli affari esteri, deputato Massimo D'Alema, che non era deputato italiano all'epoca in cui le intercettazioni vennero effettuate. La circostanza che l'onorevole D'Alema non fosse deputato italiano nel luglio del 2005 è emersa nel corso dei lavori della Giunta. La relazione che inizialmente avevo potuto predisporre, e che prevedeva conclusioni analoghe a quelle cui si è pervenuti per colleghi Fassino e Cicu, ha necessitato di un approfondimento ulteriore in ragione di tale circostanza. Poco importante è, in questa sede, verificare a chi spettasse rilevare e ricordare tale circostanza (sicuramente non a chi vi parla che, tra i molti interessi che ha, non coltiva le biografie di parlamentari e di deputati presenti, passati e spero neanche di quelli futuri). Mi sono perciò concentrato sull'interpretazione della norma di cui all'articolo 6, secondo comma, della cosiddetta legge Boato n. 140 del 2003, che effettivamente nella sua formulazione letterale si presta a qualche equivoco e a qualche interpretazione peculiare.
La norma esamina il caso delle intercettazioni cosiddette indirette, ossia delle intercettazioni nelle quali incidentalmente, intercettando taluno che non rivesta la qualità propria di parlamentare, si incappi in una conversazione con un soggetto parlamentare. La norma prevede che l'autorizzazione debba essere richiesta alla Camera alla quale il deputato appartiene o apparteneva al momento dell'intercettazione. Di questa norma sono state date due interpretazioni: la prima - credo di poterlo affermare per averlo appreso dalla stampa e perché, altrimenti, non si spiegherebbe neanche il tenore letterale dell'ordinanza della dottoressa Forleo - è stata resa dallo stesso GIP procedente, il quale ha affermato che, a suo giudizio, vi è una sorta di alternativa nella possibilità di inviare gli atti alla Camera cui il deputato attualmente appartenga ovvero a quella cui apparteneva al tempo delle intercettazioni. Questa interpretazione, a mio avviso e ad avviso dei colleghi della Giunta per le autorizzazioni, non è da ritenersi esatta o preferibile, in quanto aprirebbe la porta - questa volta sì - ad un privilegio non solo inutile, ma anche incomprensibile. L'interpretazione di una norma per cui debba essere sempre e necessariamente inoltrata una richiesta alla Camera alla quale, nell'attualità della richiesta, il parlamentare appartenga ci suggerirebbe di dover chiedere l'autorizzazione all'uso delle intercettazioni di chi, essendo un semplice cittadino all'epoca in cui le intercettazioni venivano effettuate, per la sopravvenuta qualità di deputato o di senatore, godrebbe di una sorta di vaglio preliminare, che è quello riservato alla funzione parlamentare dalla legge Boato. Faccio un esempio probabilmente un po' terra terra, ma che rende bene l'idea del motivo per cui tale interpretazione non possa essere accettata. Si immagini il caso di un boss mafioso, intercettato con il proprio consigliori (magari persona incensurata, professionista affermato e quant'altro), che scopra di essere stato intercettato e, quindi, entri nell'ordine di idee di determinare l'elezione di costui al Parlamento per vedere le proprie intercettazioni, per questo solo fatto, schermate. Mi sembra un'interpretazione aberrante di una norma che già è sottoposta al vaglio della Corte costituzionale sotto il profilo della disparità di trattamento processuale per i terzi non parlamentari che parlino con parlamentari al momento delle intercettazioni. Immaginiamoci, dunque, quale conseguenza si produrrebbe se noi accedessimo ad un'interpretazione per cui la dizione «la Camera alla quale il parlamentare appartiene» fosse estesa alle conversazioni di chi parlamentare non fosse, allorché intercettato, e lo divenga successivamente. È evidente, quindi, che l'interpretazione non può che essere quella per cui - come anche oggi il professor Grevi, ben più autorevolmente di chi vi parla, ha sostenuto dalle colonne del Corriere della Sera - laddove il parlamentare incidentalmente intercettato appartenga, nel momento della richiesta, alla stessa Camera alla quale apparteneva nel momento dell'intercettazione, si debba inoltrare la richiesta a quella Camera. Qualora, invece, il parlamentare - come è successo nel caso Ranieli esaminato dall'Assemblea qualche mese fa - abbia cessato l'ufficio parlamentare o sia passato da una Camera all'altra (dal Senato alla Camera dei deputati o viceversa), la richiesta deve essere inoltrata alla Camera alla quale il parlamentare apparteneva al tempo dell'intercettazione. Sulle conclusioni della Giunta per le autorizzazioni si è detto di tutto da parte dei cultori delle materie giuridiche, degli studiosi e dell'opinione pubblica. Sono rimasto sfavorevolmente colpito da un'interpretazione unilaterale - in senso quasi spregiativo - delle prerogative parlamentari, nel momento in cui si è affermato che la pronuncia di incompetenza della Giunta mirasse quasi a mettere sotto tutela l'onorevole D'Alema. Innanzitutto non è così perché la pronuncia della Giunta non mira a mettere sotto tutela nessuno, ma ad affermare i principi di diritto, a garantire il rispetto delle norme e ad evitare l'estensione di prerogative che, se irragionevolmente estese, diverrebbero privilegi. Inoltre, nel procedimento in questione (che - lo ricordo - è a carico di Giovanni Consorte e di altri), non si stanno processando l'onorevole D'Alema, l'onorevole Fassino e l'onorevole Cicu, ma si sta chiedendo di autorizzare l'utilizzo delle intercettazioni relative a conversazioni intercorse con costoro. Ho espunto dalla mia relazione questa parte, ma ho preannunciato ai colleghi che l'avrei esposta in aula, perché ritengo che ciò valga anche a spiegare le ragioni per le quali la Giunta propone all'Assemblea che la Camera si dichiari incompetente. A mio personale giudizio, nel procedimento di cui si tratta (a proposito del quale ho letto che si prospetta la richiesta di un'autorizzazione all'Europarlamento per la posizione dell'onorevole D'Alema, che mi è affidata), non è necessaria alcuna autorizzazione, per la semplice ragione che l'articolo 10 del Protocollo sulle prerogative degli europarlamentari, nell'evocare il concetto di immunità (che ha un significato circoscritto e preciso, giuridicamente e nel lessico comune) può certamente ricomprendere tutto tranne l'immunità per i terzi interlocutori degli europarlamentari. Credo che, nel chiedere il rinvio degli atti al giudice procedente, dobbiamo innanzitutto affidare al medesimo, a seconda delle decisioni che la magistratura ordinaria vorrà prendere, l'immediata possibilità di utilizzare quegli strumenti di prova nel procedimento in corso e, inoltre (a seconda del prosieguo del procedimento ed eventualmente a carico di altri soggetti), interessare le giunte competenti in relazione ai soggetti che dal procedimento venissero interessati. Ritengo che a tutti noi componenti della Giunta - e sicuramente a me personalmente - il lavoro svolto, lungo, faticoso e, per certi versi, improbo abbia insegnato che la cosiddetta legge Boato necessita, evidentemente, di qualche ritocco e qualche revisione che ne renda più agevole e congrua l'interpretazione, nell'attesa del giudizio della Corte costituzionale sulla norma di cui all'articolo 6 della legge n. 140 del 2003. Ci siamo trovati in imbarazzo sia perché l'onorevole Cicu si è presentato in Giunta per chiedere egli stesso che l'autorizzazione fosse data, sia perché, relativamente alle posizioni degli altri due deputati, abbiamo appreso più volte, tramite la stampa, che fosse desiderio dei colleghi interessati dal procedimento dare il via libera all'autorizzazione. Francamente, mi sembra singolare che una posizione che non attiene al plenum dell'Assemblea (come i casi relativi all'arresto, che non sono nella disponibilità del diretto interessato) e che riguarda l'utilizzabilità di un mezzo di prova in un processo non possa essere nella disponibilità di chi, da terzo interlocutore, ne è coinvolto. Abbiamo dovuto perfino votare in quest'aula l'autorizzazione all'intercettazione sull'utenza del deputato Ferrigno, il quale non aveva commesso alcun reato, ma era stato vittima egli stesso: ciò è avvenuto perché quel collega non aveva la disponibilità di consentire l'utilizzo delle proprie conversazioni. Poiché non penso a me stesso come possibile interlocutore di terzi in operazioni criminose, ma piuttosto, prima o poi, come molto spesso capita, mi potrebbe capitare di essere oggetto di telefonate minatorie o altro, mi dispiacerebbe, in quella circostanza, non poter dare l'autorizzazione all'utilizzo delle conversazioni. Ritengo, pertanto, che la norma, almeno sul punto, meriti una revisione. In conclusione, non è stato facile lavorare in Giunta nel clima che si è creato sulla vicenda. Tuttavia, credo che del lavoro che è stato svolto - non dal relatore che vi parla, ma da tutti i colleghi che, nella Giunta per le autorizzazioni, si sono sforzati di fornire un'interpretazione di tale norma senza considerare chi riguardasse, ma pensando soltanto ad agevolare il lavoro della magistratura e, contemporaneamente, a salvaguardare le prerogative del Parlamento - l'Assemblea possa dare conto anche materialmente con un voto favorevole, che sollecito, sulla proposta della Giunta.
ELIAS VACCA. Signor Presidente, in sede di dichiarazione di voto mi pronuncerò sulle due posizioni non affidate alla mia relazione. Quanto alla relazione stessa, ad ulteriore motivazione del voto sulla declaratoria di incompetenza di questa Camera, rispondendo anche ad una perplessità della quale ho avuto modo di discutere con il deputato Buontempo poc'anzi, voglio ricordare ai colleghi che la proposta non è relativa alla trasmissione degli atti relativi al Parlamento europeo, bensì alla restituzione al giudice delle indagini preliminari, per quanto il giudice delle indagini preliminari vorrà fare in applicazione della norma e secondo l'interpretazione che ne abbiamo dato: sollevare un conflitto di attribuzione, se non sarà d'accordo con quella interpretazione, oppure procedere all'utilizzazione delle telefonate nel procedimento attualmente in corso e rinviare gli atti al pubblico ministero, per quanto ritenesse di competenza. Sulle altre posizioni, credo che vada tenuto disgiunto il giudizio sulla peculiarità del provvedimento reso dal giudice delle indagini preliminari e il tipo di richiesta che viene avanzata a questa Camera. Al di là del consenso all'autorizzazione sia per quanto riguarda la telefonata del deputato Cicu, sia per quelle relative al deputato Fassino, la mia e la nostra impressione è stata che quell'ordinanza, che in certi termini è sovrabbondante rispetto alla richiesta del pubblico ministero, non abbia agevolato il percorso valutativo. Se si fosse rimasti, come ho osservato nella mia originaria relazione, alla richiesta del pubblico ministero, la stessa sarebbe stata sintetica, ma compendiosa quanto basta per motivare la richiesta stessa. Il GIP aggiunge nella sua ordinanza una serie di considerazioni che a prima vista sono anche di difficile comprensione, in quanto inusuali nei termini fisiologici del rapporto fra pubblico ministero e giudice delle indagini preliminari. Capita raramente di vedere in provvedimenti autorizzatori del giudice delle indagini preliminari riferimenti così lapidari rispetto all'individuazione di responsabilità. Tuttavia, è altrettanto vero che né si può dire obiettivamente che il provvedimento travalichi norme procedurali, né si può dire che travalichi norme disciplinari, né si può dire che quanto di sovrabbondante è contenuto in quel provvedimento valga ad inficiare l'autorizzazione che a mio avviso deve essere concessa. Del resto, alcune delle affermazioni contenute in quel provvedimento e, in particolare, quella secondo la quale sarà proprio il Parlamento attraverso il proprio placet a determinare la procedibilità in ordine a reati, sono di tutta evidenza riferite tanto alle ipotesi di insider trading, cioè di divulgazione di informazioni riservate, che necessitano di almeno un interlocutore perché la condotta delittuosa si possa sostanziare, quanto all'aggiotaggio, rispetto al quale è di tutta evidenza che, al fine di «colorare» il quadro probatorio e di determinare in maniera importante la possibilità di costruire il quadro probatorio stesso, quelle telefonate possano essere utili. Quanto alla posizione del collega deputato Cicu, ho ascoltato in Giunta la sua accorata richiesta di concedere l'autorizzazione, e ne sono rimasto sufficientemente impressionato, anche in considerazione della singolarità di quella posizione e della marginalità della telefonata della quale si chiede l'utilizzazione nell'ambito del generale quadro processuale. Si tratta di una perplessità che rimane. Però, come qualcuno opportunamente ha ricordato, il giudizio di rilevanza delle intercettazioni è quello che è stato espresso ai sensi dell'articolo 268, sesto comma, del codice di procedura penale nel contraddittorio delle parti. La Camera dei deputati non è il giudice della rilevanza, ma dell'ammissibilità della richiesta alla stregua dell'insussistenza dell'unico presupposto che giustificherebbe la reiezione, ossia l'esistenza di un fumus persecutionis, che obiettivamente nel caso in esame non è dato ravvisare. Tuttavia, continuo a insistere sul fatto che proprio questo caso e, in particolare, la posizione del deputato Cicu legittimano a mio giudizio una rivisitazione di questa prerogativa. Infatti, mentre ritengo che il corpus del deputato e l'integrità dell'Assemblea siano assolutamente indisponibili, diversamente credo che non si possa prescindere dai desideri dei diretti interessati quando si valuta l'utilizzabilità di una prova rispetto alla quale gli stessi deputati intercettati, nell'interesse della giustizia, possono avere interesse all'acquisizione delle intercettazioni, anche allo scopo di chiarire meglio la loro posizione. Ho letto con attenzione la memoria presentata alla Giunta dall'onorevole Fassino; devo dire che per essere convinto del ruolo che il deputato Fassino ha ricoperto in questa vicenda come interlocutore, non avevo personalmente bisogno di tale memoria perché il contenuto delle intercettazioni è assolutamente chiaro. Tuttavia, per troppo tempo abbiamo dimenticato che non si sta svolgendo il processo nei confronti dei parlamentari interlocutori dei terzi indagati, ma si sta espletando un procedimento a carico di indagati, nel quale le conversazioni intrattenute con i deputati sono essenziali. Anche per dare un senso alla nostra volontà di autorizzare l'utilizzo delle richiamate conversazioni voglio ricordare che, fra tutte, vi è un'intercettazione telefonica riguardante l'onorevole Fassino nella quale, in cinque pagine, è del tutto chiaro che lo stesso non fosse partecipe attivo di alcuna operazione, ma è altrettanto evidente che chi gli raccontava tali operazioni, in quella maniera, ha consegnato alla magistratura inquirente un quadro nitido di ciò che in quell'estate si andava facendo. Quindi, riguardo alle posizioni dei due parlamentari con riferimento ai quali non ho svolto la relazione, esprimeremo un voto favorevole (Applausi dei deputati del gruppo Comunisti Italiani).



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