Ranieli - autorizzazione a procedere
Domanda di autorizzazione all´utilizzazione di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Michele Ranieli, deputato all´epoca delle intercettazioni, ai sensi dell´articolo 68, terzo comma, della Costituzione (Doc. IV, n. 6-A). IN DATA 30 MAGGIO 2007 AUTORIZZAZIONE NEGATA (30-5-2007 - pag. 23)
ELIAS VACCA. Signor Presidente, devo dire che sono grato all'onorevole Mazzoni per il suo intervento, perché ha portato il ragionamento al punto al quale era necessario che pervenisse. Devo dire, senza alcuna volontà polemica o ironica, che, prima di sentire l'intervento della collega Mazzoni, non soltanto per me, ma anche per altri colleghi che non hanno seguito in Giunta il lavoro sulla vicenda, sarebbe stato magari difficile, nel caso di specie, sapere di che cosa concretamente si parlasse.
Il relatore - con il quale sono totalmente d'accordo - ha omesso (anche per una questione di eleganza nell'esposizione) di parlare della vicenda nei suoi aspetti concreti. Alla fine, ci siamo arrivati. Innanzitutto, si tratta di distinguere tra due fattispecie di reato: una più specifica (la violenza privata elettorale) e una più generale (la concussione), in relazione alle quali si è pervenuti, in Giunta, a due conclusioni di tipo diverso. Le argomentazioni che il collega Mormino, tanto in Giunta quanto in Assemblea, ha fornito e denunciato con la sua nota (non solo in simili ambiti) capacità, ci dicono sostanzialmente questo: non siamo d'accordo - dice il collega Mormino - non riteniamo di poter concedere l'autorizzazione che oggi si richiede ex articolo 6 della legge n. 140 del 2003, perché essa avrebbe ben potuto essere richiesta ex articolo 4. Si tratta di un'argomentazione che, astrattamente, ha una sua nobiltà e dignità, anche tecnica, ma che, nel caso specifico, è molto difficile accogliere, proprio in considerazione di quanto testé sostenuto dalla collega Mazzoni. È vero, cioè, che nella scorsa legislatura (io non ero presente, ne prendo atto), sulle intercettazioni telefoniche era stata fatta una richiesta preventiva di autorizzazione, che non è stata concessa, ma è pur vero che se ancorassimo, ogni volta, all'applicazione dell'articolo 6 la possibilità astratta - con un giudizio, tecnicamente detto, prognostico ex-post - di chiederla preventivamente, non dovremmo mai concedere alcuna autorizzazione ex articolo 6. È evidente, infatti, che in tutti quei casi in cui sussistono elementi per i quali concederla a posteriori, si sarebbe potuta richiederla a priori: con quale esito, non lo sappiamo. Un'ulteriore questione che vorrei evidenziare (riprendo, anche in questo caso, l'ultimo intervento) riguarda la sussistenza o meno del fumus persecutionis. Tale argomento, per la verità, era già stato introdotto, nella Giunta per le autorizzazioni, dal presidente Giovanardi, il quale, con encomiabile sforzo, aveva letto tutte le carte processuali, giungendo alla conclusione che esse contenevano, nel merito, tali e tante incongruenze sotto il profilo logico e giuridico, da indurci a credere che vi fosse stata non solo approssimazione, ma anche un intento di rivolgere ad personam tutti gli errori e le imprecisioni di questo processo. Ma questo, colleghi, è un giudizio che spetta al tribunale del riesame, alla Corte di cassazione, a chi valuta - sulla utilizzabilità o meno nel merito delle intercettazioni - se siano stati commessi errori o violazioni di legge. Non si tratta di un giudizio che può consentirci di riconoscere, gratuitamente, l'esistenza di fumus persecutionis perché diversamente (voglio anche credere che l'indagine sia stata «fatta male») in ogni indagine «fatta male» dovremmo ravvisare, nei confronti di chiunque, l'esistenza di fumus! In conclusione, ritengo che la proposta del relatore sia assolutamente equilibrata. Essa dimostra che la materia è stata sviscerata nei minimi dettagli, che si è voluto distinguere su una fattispecie di reato rispetto ad un'altra e che, rispetto a quella più grave, nel caso specifico - riprendo l'intervento del collega Brigandì con cui, questa volta, sono in disaccordo - non si può dire che si sia approfittato di intercettazioni carpite in un luogo di abituale frequentazione del parlamentare. Non stiamo parlando, infatti, né dell'ufficio né dell'abitazione del parlamentare, ma di un luogo che, contestualmente e per un breve lasso di tempo, è stato da lui frequentato. Pertanto, ricondurre anche a tale caso l'ipotesi di dimora o domicilio abituale mi sembrerebbe eccessivo.



Non ci sono commenti per questo articolo
[Inserisci commento]