Accompagnatore militare
VI FINANZE In sede Consultiva * Assegno sostitutivo dell´accompagnatore militare. Nuovo testo unificato. C. 1558, C. 1766 e C. 1770 (Parere alla XI Commissione) (Relatore : 26-6-2007 - pag. 164)
Elias VACCA (Com.It), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti la materia tributaria, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1558 Fabbri (FI), C. 1766 Campa (FI) e C. 1770 Delbono (Ulivo), recante disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, ai fini dell'espressione del parere alla XI Commissione Lavoro, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.
L'articolo 1, comma 1, novella il secondo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978. Il nuovo testo del secondo comma del citato articolo 21 prevede che i pensionati affetti da alcune tipologie di invalidità, indicate dalle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della tabella E, possano ottenere, previa domanda, un accompagnatore del servizio civile, di cui alla legge 64 del 2001, oppure un assegno mensile sostitutivo. Analogo beneficio spetta, inoltre, ai grandi invalidi per servizio di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge n. 211 del 1984, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella richiamata tabella E, a condizione che siano insigniti della medaglia d'oro al valor militare. Le modifiche apportate appaiono finalizzate a tenere conto della sospensione, a decorrere dal 1o gennaio 2005, del servizio obbligatorio di leva, anticipata dalla legge n. 226 del 2004, e del conseguente venir meno del personale di leva utilizzato in precedenza per svolgere le funzioni di accompagnatore militare. Il comma 2 del medesimo articolo 1 disciplina l'entità e le modalità di fruizione dell'assegno sostitutivo, riprendendo in parte le disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge n. 288 del 2002. In particolare, a decorrere dal 1o aprile 2005, si stabilisce la fruizione dell'assegno sostitutivo nella misura di 950 euro mensili per 12 mensilità, per gli invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 915 del 1978, nonché per i grandi invalidi per servizio e per i pensionati di guerra affetti da invalidità indicate nella già richiamata tabella E. Gli invalidi di cui alle lettere B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 915 del 1978 percepiscono tale assegno nella misura del 50 per cento, pari, cioè, a 475 euro mensili per 12 mensilità. Il comma 2 dispone altresì che ai soggetti i quali beneficiavano dell'assegno alla data del 1o gennaio 2006, è riconosciuto il diritto a percepire, per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2006 e la data di entrata in vigore del provvedimento, l'importo di 950 (o 475) euro, con detrazione delle somme già percepite nello stesso periodo. Per quanto riguarda gli aspetti rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala come tali assegni, ai sensi del comma 2, siano esenti da imposte. Il comma 3 prevede che, a decorre dal 1o gennaio 2008, l'assegno sia erogato per 13 mensilità annue, mentre il comma 4 stabilisce che la misura dell'assegno stesso sia aumentato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili presso il fondo, istituito dall'articolo 2 della legge n. 288 del 2002, per la concessione dell'assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio che non possano più fruire dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile. Il comma 5 stabilisce che alla liquidazione degli assegni sostitutivi, che sono erogati su domanda degli interessati, debbano provvedere le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto. L'articolo 2 prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2009, l'ammontare dell'assegno sostitutivo sia adeguato automaticamente. L'articolo 3 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento, mentre l'articolo 4 prevede l'abrogazione della legge n. 44 del 2006 e dell'articolo 1 della legge n. 288 del 2002, le cui previsioni risultano sostituite dal nuovo intervento legislativo. In considerazione dell'evidente rilievo sociale dell'intervento legislativo, ed in considerazione dell'assenza di profili problematici per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, propone di esprimere su di esso parere favorevole.



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