Ordine del Giorno 9/2849/28
La Camera, premesso che: le disposizioni previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, consentono il ricorso al lavoro somministrato indipendentemente: dal tipo, durata e gravità di esposizione ad agenti chimici e biologici pericolosi; nonché dall'utilizzo di attrezzature particolarmente pericolose o da altre determinate condizioni di lavoro; per l'utilizzo di attrezzature particolarmente pericolose e per talune condizioni di lavoro, sarebbero necessari un'adeguata formazione e un esaustivo addestramento, con verifica dei risultati e delle capacità professionali acquisiti, impegna il Governo: a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative, consultando eventualmente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, affinché sia previsto e definito il divieto di ricorso al lavoro somministrato in caso di: determinate esposizioni pericolose, in particolare per i lavori con rischio di esposizione ad agenti chimici e biologici pericolosi per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 68 e 69, comma 1, 72-decies, 75, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; utilizzo di attrezzature elencate nell'allegato XIV del citato decreto legislativo n. 626 del 1994; utilizzo di dispositivi di protezione individuale appartenenti, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, alla terza classe e ai cosiddetti «salvavita». *9/2849/28. Vacca.



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