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Aziende agricole sarde, sistema bancario e Regione Sardegna

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. DI BILANCIO 9/03256/312

Legislatura: 15 Seduta di annuncio: 259 del 15/12/2007

Primo firmatario: VACCA ELIAS

Elenco dei co-firmatari dell'atto DILIBERTO OLIVIERO COMUNISTI ITALIANI 15/12/2007 CESINI ROSALBA COMUNISTI ITALIANI 15/12/2007

Stato iter: CONCLUSO il 15/12/2007

Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 15/12/2007 GRANDI ALFIERO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ECONOMIA E FINANZE

Fasi iter: ACCOLTO IL 15/12/2007 PARERE GOVERNO IL 15/12/2007 RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 15/12/2007 CONCLUSO IL 15/12/2007

La Camera, premesso che:

[continua]

Aziende agricole sarde

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03194/155

Legislatura: 15
Seduta di annuncio: 247 del 21/11/2007

Primo firmatario: VACCA ELIAS
    
Elenco dei co-firmatari dell'atto

DILIBERTO OLIVIERO    COMUNISTI ITALIANI    21/11/2007
CESINI ROSALBA    COMUNISTI ITALIANI    21/11/2007
COGODI LUIGI    RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA    21/11/2007

Stato iter:
CONCLUSO il 21/11/2007

Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO    21/11/2007
LETTIERI MARIO     SOTTOSEGRETARIO DI STATO ECONOMIA E FINANZE

Fasi iter:

    ACCOLTO IL 21/11/2007
    PARERE GOVERNO IL 21/11/2007
    RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 21/11/2007
    CONCLUSO IL 21/11/2007


La Camera,
premesso che:
quello che sta accadendo in Sardegna è paragonabile ad una seconda emergenza economica dopo il caso Parmalat: sono infatti circa 7.000 le aziende agricole sarde, dal singolo pastore al coltivatore di fiori, e quasi 30.000 le persone direttamente impegnate nell'azienda familiare uniti ad altrettanti braccianti, che hanno perso tutto, travolti da un mix di truffa, bluff ed incompetenza e strozzati da debiti da capogiro con le banche;
la struttura del sistema economico della Sardegna, in particolare il settore agropastorale, non è dato da stabili iniziative imprenditoriali, bensì da una moltitudine di micro-aziende prevalentemente a carattere familiare spesso prive all'origine dei mezzi di produzione più aggiornati;
nel 1988 la Regione Sardegna approvava la legge n. 44 del 1988 per l'abbattimento dei tassi di interesse dei prestiti contratti nel settore agro-pastorale, con l'obiettivo di promuovere l'innovazione tecnologica e far sì che tali imprese, prive di strutture adeguate, potessero sopravvivere rinnovandosi e cercando di superare gli ostacoli imposti dalle avverse caratteristiche del territorio, dalle dinamiche sociali ed economiche: fu così che molti cittadini sardi tornarono alla terra abbandonando il loro impiego sicuro ed investendo i propri risparmi in attività agro-pastorali;
nel 1992, anno in cui viene varata una nuova legge regionale (n. 17 del 1992), dello stesso stampo della prima con la differenza che quest'ultima venne regolarmente notificata all'Unione Europea, la Commissione Europea apre una procedura di infrazione, dichiarando, dopo lunga istruttoria, l'illegittimità di tali leggi, sotto il profilo della concorrenza della Regione Sardegna nel pagamento degli interessi, provocando la conseguente lievitazione dei tassi di interesse a carico dei mutuatari;
così migliaia di persone si sono ritrovate improvvisamente con un carico di more da pagare su finanziamenti ricevuti dal 1988 ad oggi con le banche che pretendono il rientro immediato dei prestiti comprensivi di interessi, nella ragione di oltre settecento milioni di euro, a causa di una meccanismo perverso per cui le aziende falliscono per pagare i debiti e non riuscendo comunque a sanarli vengono messe all'asta aziende, terreni e proprietà personali dei singoli agricoltori;
gli istituti di credito, a fronte dell'insolvenza dei piccoli imprenditori agricoli, hanno predisposto la vendita all'asta delle relative aziende agro-pastorali, circa cinquemila, determinando il tracollo di un settore economico ed il fallimento di un sistema che riveste un'importanza strategica nel processo di crescita dell'economia isolana, incidendo sullo sviluppo del territorio più di qualsiasi soggetto di programmazione economica;
gli imprenditori coinvolti paventano che dietro la svendita delle aziende interessate al tracollo finanziario vi siano in gioco interessi per l'acquisto di tali aziende al fine di alimentare la speculazione anche edilizia, in considerazione della collocazione geografica delle stesse,

impegna il Governo


ad attivarsi per una sospensione di tutte le esecuzioni mobiliari ed immobiliari in coeso a carico delle aziende agricole sarde fino alla definizione di una soluzione transattiva tra istituti bancari procedenti, Regione Sardegna ed aziende agricole;
ad accertare, con gli strumenti più idonei, quali siano state le condizioni effettivamente applicate dagli istituti di credito alle aziende agricole sarde fruitici della legge n. 44 del 1988;
ad adoperarsi per l'individuazione di una soluzione compositiva della vertenza in corso che interessi tanto le aziende sottoposte a procedure esecutive o contenziose per debiti contratti con le banche, quanto per le aziende che, a prezzo di notevoli sacrifici economici hanno adempiuto alle obbligazioni contratte con queste ultime.
9/3194/155. Vacca, Diliberto, Cesini, Cogodi.

Classificazione TESEO:
CONCETTUALE:
BANCHE ISTITUTI E AZIENDE DI CREDITO, DEBITI, IMPRESE AGRICOLE, PROCEDIMENTI CAUTELARI ED ESECUTIVI
SIGLA O DENOMINAZIONE:LR 1988 0044, LR 1992 0017
GEO-POLITICO:SARDEGNA

Ordine del Giorno 9/2849/28

La Camera, premesso che: le disposizioni previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, consentono il ricorso al lavoro somministrato indipendentemente: dal tipo, durata e gravità di esposizione ad agenti chimici e biologici pericolosi; nonché dall'utilizzo di attrezzature particolarmente pericolose o da altre determinate condizioni di lavoro; per l'utilizzo di attrezzature particolarmente pericolose e per talune condizioni di lavoro, sarebbero necessari un'adeguata formazione e un esaustivo addestramento, con verifica dei risultati e delle capacità professionali acquisiti, impegna il Governo: a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative, consultando eventualmente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, affinché sia previsto e definito il divieto di ricorso al lavoro somministrato in caso di: determinate esposizioni pericolose, in particolare per i lavori con rischio di esposizione ad agenti chimici e biologici pericolosi per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 68 e 69, comma 1, 72-decies, 75, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; utilizzo di attrezzature elencate nell'allegato XIV del citato decreto legislativo n. 626 del 1994; utilizzo di dispositivi di protezione individuale appartenenti, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, alla terza classe e ai cosiddetti «salvavita». *9/2849/28. Vacca.

Ordine del Giorno 9/2272-BIS/14

La Camera, premesso che: come già avvenuto più volte nel recente e recentissimo passato, accadimenti eccezionali come guerre o altro, che producono come conseguenza «collaterale» l'aumento brusco e repentino delle tariffe essenziali, hanno comportato anche la perdita progressiva del potere d'acquisto di salari, stipendi e pensioni; il ridimensionamento del reddito dei lavoratori dipendenti contribuisce in maniera cospicua a contrarre i consumi ed il relativo mercato interno, senza peraltro che a ciò abbia corrisposto in passato e corrisponda oggi alcun beneficio in termini occupazionali, come invece in più occasioni hanno sempre assicurato i sostenitori della liquidazione della «scala mobile»; la salvaguardia del valore reale delle retribuzioni dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti di fronte ad un'inflazione crescente rappresenta l'applicazione dello stesso dettato costituzionale in merito al diritto della lavoratrice e del lavoratore a percepire costantemente nel tempo una retribuzione adeguata alla quantità e alla qualità del loro lavoro, impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative normative volte a prevedere che, ove imprevisti ed eccezionali eventi dovessero causare eventuali incrementi degli importi delle tariffe dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, delle telecomunicazioni e dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore eccedenti il valore dell'inflazione programmata, il maggior ricavo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) gravante sulle tariffe medesime, dovuto all'aumento della base imponibile, confluisca in un apposito fondo destinato ad alimentare opportuni interventi da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze volti a ristorare, con misure di defiscalizzazione o di altra natura, le famiglie a basso reddito. 9/2272-bis/14.Vacca, Sgobio, Ferdinando Benito Pignataro.

Ordine del Giorno 9/1475/80

La Camera, premesso che: l'articolo 21 del decreto-legge in esame rende inammissibile, salve le notificazioni relative a procedimenti civili e penali, il ricorso all'anticipazione con delega a Poste Italiane per le spese di giustizia; detta norma trasferisce alla contabilità ordinaria dello Stato la procedura per l'erogazione delle somme relative alle spese di competenza di difesa e peritali nei procedimenti con patrocinio a spese dello Stato in favore dei non abbienti; la relativa tempestività nella erogazione, attualmente nell'ordine di alcuni mesi, costituisce incentivo per i professionisti, spesso i più giovani, allo svolgimento di tale attività che, oltre ad essere socialmente rilevante e conforme al dettato dell'articolo 24 della Costituzione, costituisce per molti giovani professionisti l'unico veicolo di competizione rispetto agli studi professionali più affermati; al contrario alla prevedibile dilatazione dei tempi di erogazione connessa alla revoca della delega in questione potrebbe determinare seri problemi di sopravvivenza economica a carico dei professionisti che a tale meritoria attività intendano dedicarsi e conseguentemente una restrizione del numero di difensori e periti iscritti negli elenchi speciali; tutto ciò andrebbe a detrimento della possibilità per i non abbienti di far valere le loro ragioni in giudizio ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione,

impegna il Governo

a verificare i tempi di effettiva erogazione delle competenze di intervento legale e peritale nei procedimenti ai quali sia applicato il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti ed eventualmente disporre le misure necessarie a garantire la tempestività nella erogazione. 9/1475/80. (Testo modificato nel corso della seduta). Vacca, Crapolicchio, Licandro, Suppa.

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